Cass. pen. n. 4897 del 26 maggio 1983

Testo massima n. 1


Nel reato di frode in commercio il soggetto che riceve un danno dalla frode è il consumatore: pertanto la competenza per territorio è quella dell'autorità giudiziaria del luogo in cui è avvenuta la vendita al dettaglio, e non quella del luogo di produzione della merce.

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