Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4897 del 26 maggio 1983

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4897 del 26 maggio 1983

Testo massima n. 1

Nel reato di frode in commercio il soggetto che riceve un danno dalla frode è il consumatore: pertanto la competenza per territorio è quella dell’autorità giudiziaria del luogo in cui è avvenuta la vendita al dettaglio, e non quella del luogo di produzione della merce.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze