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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19992 del 19 maggio 2008

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19992 del 19 maggio 2008

Testo massima n. 1

In tema di frode nell’esercizio del commercio, è configurabile il reato di cui all’art. 515 c.p. anche nel caso di vendita di una sola bottiglia di prodotto distillato recante sull’etichetta una gradazione alcolica superiore rispetto a quella accertata, essendo estensibile lo scarto di gradazione all’intero lotto di bottiglie in ragione della produzione seriale, tale da escludere l’alterazione del contenuto di una sola bottiglia. [ Fattispecie di vendita di sambuca con gradazione alcolica di 36º, difforme da quella dichiarata sull’etichetta pari a 38º ].

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