Cass. pen. n. 19992 del 19 maggio 2008

Testo massima n. 1


In tema di frode nell'esercizio del commercio, è configurabile il reato di cui all'art. 515 c.p. anche nel caso di vendita di una sola bottiglia di prodotto distillato recante sull'etichetta una gradazione alcolica superiore rispetto a quella accertata, essendo estensibile lo scarto di gradazione all'intero lotto di bottiglie in ragione della produzione seriale, tale da escludere l'alterazione del contenuto di una sola bottiglia. (Fattispecie di vendita di sambuca con gradazione alcolica di 36º, difforme da quella dichiarata sull'etichetta pari a 38º).

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