Cass. pen. n. 2323 del 07 dicembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Specifico mandato ad impugnare ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione - Applicabilità - Ragioni - Contestuale dichiarazione o elezione di domicilio - Applicabilità - Condizioni.


In tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori. (In motivazione la Corte ha precisato che non è invece necessaria la contestuale dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ove il ricorso sia proposto da un difensore di fiducia abilitato alla difesa davanti alla Corte di cassazione, perché in tal caso all'imputato non è dovuta la notificazione dell'avviso di udienza).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 41309 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 163 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613
Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 6 lett. F PENDENTE
Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. A PENDENTE
Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 7 PENDENTE
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89

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