Cass. pen. n. 7446 del 26 giugno 1992

Testo massima n. 1


Agli effetti del reato tentato non è consentito distinguere fra atti preparatori ed atti esecutivi, mentre ciò che conta, oltre all'idoneità, è la non equivocità degli atti. Ne consegue che bene è ritenuto responsabile del reato di tentativo di vendita di carne scongelata come fresca (art. 515 c.p. in relazione all'art. 4 legge n. 3 del 1977) colui il quale detenga la merce in un deposito di carne destinato alla vendita, a disposizione, quindi, degli acquirenti, ed ammetta che la carne abbia appunto la suddetta destinazione, trattandosi di elementi che dimostrano la univocità del comportamento dell'imputato.

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