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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 37602 del 25 settembre 2009

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 37602 del 25 settembre 2009

Testo massima n. 1

Il delitto di frode nell’esercizio del commercio è configurabile anche se il prodotto consegnato non sia alterato o nocivo alla salute del consumatore, in quanto il reato è integrato dalla semplice messa in vendita di un bene difforme da quello dichiarato. [ Fattispecie nella quale nel menù affisso in un pubblico esercizio erano indicati alimenti per la preparazione – nella specie burro, prosciutto e mozzarella – diversi da quelli rinvenuti dalla P.G., ovvero margarina, spalla cotta e preparato alimentare filante ].

Testo massima n. 1

La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è incompatibile con il reato di frode nell’esercizio del commercio. [ Fattispecie in tema di frode “qualitativa” ].

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