Cass. pen. n. 37602 del 25 settembre 2009
Testo massima n. 1
Il delitto di frode nell'esercizio del commercio è configurabile anche se il prodotto consegnato non sia alterato o nocivo alla salute del consumatore, in quanto il reato è integrato dalla semplice messa in vendita di un bene difforme da quello dichiarato. (Fattispecie nella quale nel menù affisso in un pubblico esercizio erano indicati alimenti per la preparazione - nella specie burro, prosciutto e mozzarella - diversi da quelli rinvenuti dalla P.G., ovvero margarina, spalla cotta e preparato alimentare filante).
Testo massima n. 2
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è incompatibile con il reato di frode nell'esercizio del commercio. (Fattispecie in tema di frode "qualitativa").