Cass. civ. n. 23257 del 28 agosto 2024

Testo massima n. 1


PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Enti previdenziali privatizzati - CNPADC - Contributo di solidarietà - Legittimità - Esclusione - Fondamento.


In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 31875 del 2018

Normativa correlata

Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 32 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 com. 4 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2 com. 2
Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 3 com. 2
Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2 com. 1
Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE
Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 486 CORTE COST. PENDENTE
Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 488 CORTE COST. PENDENTE

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