Cass. pen. n. 6289 del 22 maggio 1976

Testo massima n. 1


La frode in commercio, concretandosi nella consegna di cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, presuppone un vinculum iuris liberamente costituitosi, cioè un negozio giuridico concluso tra le parti senza concorso di artifici o raggiri; mentre nel reato di truffa contrattuale la sussistenza di detti artifici o raggiri costituisce uno degli elementi costitutivi e caratterizzanti del reato previsto dall'art. 640 c.p.

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