Cass. civ. n. 23260 del 28 agosto 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Impugnazione della cartella esattoriale emessa ex art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Sospensione del giudizio in attesa di definizione del procedimento riguardante la sentenza in base alla quale risulta emessa la cartella - Esclusione - Fondamento.
In tema di contenzioso tributario, il giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, emessa ex art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è soggetto a sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino alla conclusione di quello di impugnazione della sentenza in base alla quale risulta emessa la cartella, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità necessaria, in quanto la pretesa erariale azionata con la cartella è fondata su una sentenza e, quindi, su un titolo diverso rispetto all'avviso di accertamento la cui legittimità è ancora sub iudice, atteso che, in caso contrario, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in questione sarebbe surrettiziamente surrogata con la sospensione del giudizio di impugnazione della cartella di pagamento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST.