Cass. civ. n. 23262 del 28 agosto 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Operazioni inesistenti - IVA assolta con il meccanismo del reverse charge - Rivalsa e detrazione IVA - Esclusione - Applicazione del principio di "cartolarità" ex art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Fondamento.


In materia di operazioni inesistenti, l'assolvimento dell'IVA con il meccanismo del reverse charge dal cessionario, senza essere stata riportata dal cedente nel suo ammontare numerico in fattura, come derivante dal calcolo aritmetico operato con l'applicazione dell'aliquota alla base imponibile, comporta l'applicazione del c.d. principio di "cartolarità" di cui all'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto la semplice indicazione in fattura della debenza dell'IVA e della sua liquidazione - indicazione operata necessariamente dal cedente che emette il documento contabile, ai fini della rivalsa così come della detrazione, secondo la procedura del reverse charge che tocca al cessionario applicare nelle proprie scritture contabili - è elemento idoneo a rendere il cedente/prestatore debitore del tributo e parimenti a mantenere la indetraibilità dell'iva così assolta per il cessionario/committente, che ha liquidato e detratto il tributo applicando il reverse charge.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4344 del 2019

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 3 CORTE COST.
Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 31 com. 1
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 1 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 3

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