Cass. civ. n. 23273 del 28 agosto 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso di crediti IVA per cessazione effettiva dell'attività - Dichiarazione fiscale del curatore fallimentare ai fini della compensazione - Inequivoca volontà di non perdere il credito - Idoneità - Prescrizione decennale.


Il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima, per cui l'anteriore esposizione nella dichiarazione, ai fini della compensazione o della detrazione, ad opera del curatore fallimentare, manifesta la inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 36385 del 2022

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 2 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 4 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2943

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