Cass. civ. n. 23278 del 28 agosto 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE Atto di rettifica catastale di riduzione del valore e della rendita dell'immobile - Impugnazione autonoma - Assenza di innovatività - Carenza di interesse - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di contenzioso tributario, è inammissibile per carenza di interesse ad agire l'impugnazione di un atto di rettifica catastale con cui l'Amministrazione si è limitata a ridurre, in autotutela, il valore e la rendita dell'immobile precedentemente attribuiti, in quanto si tratta di un atto privo di innovatività e riconducibile all'originario atto catastale, di cui segue le sorti sia se definitivo sia se tempestivamente impugnato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 lett. F CORTE COST.
Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.