Cass. pen. n. 2003 del 15 gennaio 2008
Testo massima n. 1
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, deve escludersi la natura di reato di pericolo del delitto di cui all'art. 517 c.p., in quanto il bene tutelato non è l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma è l'interesse generale concernente l'ordine economico, sicché il mettere in vendita o porre altrimenti in circolazione prodotti con segni mendaci costituisce già una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali.
Testo massima n. 2
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, è configurabile il tentativo del reato di cui all'art. 517 c.p. (nella specie, ravvisabile nel rinvenimento di un punzone metallico utilizzato per la produzione di merce con marchio ingannevole), in quanto il fatto stesso della disponibilità di un punzone può costituire attività idonea diretta in modo non equivoco a produrre e mettere in circolazione merce con tale marchio.