Cass. pen. n. 11119 del 22 novembre 1985

Testo massima n. 1


In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l'art. 517 c.p., tutela l'onestà degli scambi commerciali: pertanto è sufficiente ad integrare la condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

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