Cass. pen. n. 28740 del 19 luglio 2011

Testo massima n. 1


Integra il reato previsto dall'art. 517 c.p., in relazione all'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, la commercializzazione di prodotti agroalimentari con marchio "d.o.p." (denominazione di origine protetta) non corrispondente al vero o fallace, in quanto per i prodotti di natura alimentare, aventi una tipicità territoriale, l'origine cui si riferisce la norma sanzionatoria non è solo quella imprenditoriale ma, soprattutto, quella geografica. (Nella specie, si trattava di pomodori pelati commercializzati con etichetta "prodotto della regione DOP San Marzano Pomodori Pelati Italiani", ma in realtà coltivati e raccolti in Puglia).

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