Cass. pen. n. 23288 del 24 marzo 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI - Concordato in appello - Richiesta formulata per iscritto - Rigetto - Prosecuzione del giudizio con rito cartolare in relazione alle conclusioni formulate per iscritto in via subordinata - Lesione del contraddittorio - Esclusione.


In tema di concordato con rinuncia ai motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel caso in cui la richiesta sia avanzata per iscritto senza che sia stata formulata istanza di trattazione orale, il procedimento si celebra con rito cartolare anche nel caso in cui l'anzidetta richiesta sia rigettata, senza che ciò comporti lesione del diritto al contraddittorio e la Corte di appello decide avuto riguardo alle conclusioni rassegnate in via subordinata dalle parti nella richiesta di applicazione della pena concordata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 52196 del 2018

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

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