Cass. pen. n. 27986 del 9 luglio 2008

Testo massima n. 1


La riproduzione di una figura o di un personaggio di fantasia che costituisce esso stesso marchio o segno distintivo del prodotto (c.d. marchio figurativo) impone, ai fini della configurabilità del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), che detta raffigurazione sia idonea ad ingenerare in qualche modo confusione nei consumatori in ordine ad una determinata origine, provenienza o qualità della merce risultante dal marchio apposto e regolarmente registrato; diversamente, il fumus del predetto reato non è ipotizzabile ove la riproduzione abusiva delle immagini apposte sugli oggetti ha solo la funzione di richiamare l'interesse dei possibili acquirenti per venire incontro ai gusti della clientela.

Testo massima n. 2


n tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la riproduzione di una figura o di un personaggio di fantasia di per sé costituente marchio o segno distintivo del prodotto (cosiddetto marchio figurativo ) impone, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 517 c.p., che detta raffigurazione sia idonea ad ingenerare in qualche modo confusione nei consumatori in ordine ad una determinata origine, provenienza o qualità della merce risultante dal marchio apposto e regolarmente registrato ; diversamente, il fumus del predetto reato non è ipotizzabile ove la riproduzione abusiva delle immagini apposte sugli oggetti ha solo la funzione di richiamare l'interesse dei possibili acquirenti per venire incontro ai gusti della clientela. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di grembiuli recanti immagini riproducenti personaggi di fumetti o cartoni animati ).

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