Cass. pen. n. 8684 del 1 marzo 2007
Testo massima n. 1
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui agli artt. 517 c.p. e 4, comma 49, L. 24 dicembre 2003 n. 350 (mod. dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005 n. 80), con l'espressione origine e provenienza del prodotto si è inteso fare riferimento alla provenienza di un prodotto da un determinato produttore e non da un determinato luogo, con la conseguente non integrabilità del reato de qua allorché il prodotto, presentato con la dicitura Italian design sia stato prodotto all'estero su progetto italiano.