Cass. pen. n. 9950 del 29 ottobre 1985

Testo massima n. 1


La larga diffusione di un prodotto non fa venir meno il diritto all'esclusività del nome e del marchio, dato che nessuna norma sancisce la perdita di tale esclusività in dipendenza dell'espandersi della collocazione sul mercato, a meno che dal comportamento del titolare del diritto non possa desumersi con certezza un'acquiescenza all'uso da parte di terzi ovvero la rinuncia a valersi in via esclusiva del marchio. (Fattispecie relativa a frode in commercio).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi