Cass. pen. n. 2643 del 25 marzo 1981

Testo massima n. 1


Per la configurabilità del reato di cui all'art. 517 c.p. non è necessaria l'imitazione fraudolenta del prodotto e la falsificazione del marchio, ma è sufficiente l'uso dei segni distintivi che, pur senza essere contraffatti, risultano idonei ad indurre in errore i compratori circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

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