Cass. pen. n. 2332 del 24 novembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Procedimento cartolare in appello ex art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 176 del 2020 - Notifica del decreto di citazione presso il domicilio eletto e non presso il luogo di detenzione - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità nel giudizio di appello - Limiti - Deducibilità per la prima volta nel giudizio di legittimità – Esclusione.
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la notifica all'imputato del decreto di citazione presso il domicilio eletto, anziché presso l'istituto penitenziario dove lo stesso è ristretto, integra una nullità a regime intermedio che, in quanto maturata anteriormente al giudizio - da ritenersi instaurato con la comunicazione alle parti private della requisitoria del pubblico ministero - deve essere eccepita prima della pronuncia della sentenza di appello, con le conclusioni scritte, non essendo, pertanto, deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis
Legge 16/12/2020 num. 176 art. 1
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8