Cass. pen. n. 2332 del 24 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Procedimento cartolare in appello ex art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 176 del 2020 - Notifica del decreto di citazione presso il domicilio eletto e non presso il luogo di detenzione - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità nel giudizio di appello - Limiti - Deducibilità per la prima volta nel giudizio di legittimità – Esclusione.


Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la notifica all'imputato del decreto di citazione presso il domicilio eletto, anziché presso l'istituto penitenziario dove lo stesso è ristretto, integra una nullità a regime intermedio che, in quanto maturata anteriormente al giudizio - da ritenersi instaurato con la comunicazione alle parti private della requisitoria del pubblico ministero - deve essere eccepita prima della pronuncia della sentenza di appello, con le conclusioni scritte, non essendo, pertanto, deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 47308 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis
Legge 16/12/2020 num. 176 art. 1
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8

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