Cass. pen. n. 6072 del 30 gennaio 2008
Testo massima n. 1
Il delitto di violenza carnale di cui all'art. 519 c.p. rientra nel catalogo di quelli ostativi ai fini dell'applicazione dell'indulto benché la legge n. 241 del 2006 non ne faccia menzione, perché essa fa espresso riferimento al delitto di cui all'art. 609 bis c.p., che è in rapporto di continuità normativa con quello disciplinato nell'abrogato art. 519 c.p.
Testo massima n. 2
Poiché l'abrogato articolo 519 c.p. deve essere considerato in rapporto di continuità normativa con i reati di violenza sessuale introdotti dalla legge 66/96, non essendosi verificato un fenomeno di abolitio criminis, ne consegue che il disvalore giuridico del fatto è rimasto identico e anche tale reato deve essere considerato ostativo all'applicazione dell'indulto, anche se il relativo provvedimento non ripete l'indicazione del titolo di reato abrogato. (Mass. redaz.).
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