Cass. pen. n. 515 del 19 gennaio 1984
Testo massima n. 1
Integra la materialità del delitto di atti di libidine qualunque atto, diverso dalla congiunzione carnale, suscettivo di dare sfogo alla concupiscenza, come toccamenti lascivi e ancor più gravemente, strofinamenti dell'organo virile sugli organi genitali femminili, a prescindere dalla concreta realizzazione del fine. Non è necessaria la consapevolezza da parte della persona offesa della natura delle azioni poste in essere dall'agente, come avviene talora nel caso di atti di libidine su minori, che possono percepire un disturbo o squilibrio della loro personalità con diverso grado di consapevolezza o confondere perfino con un gioco innocente il comportamento turpe del soggetto agente.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi