Cass. pen. n. 8315 del 23 luglio 1994

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del reato di atti di libidine violenti è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza del carattere libidinoso degli atti, consapevolezza scaturente dalla stessa natura degli atti correlata con le circostanze particolari e peculiari del caso, le quali dimostrano la consistenza licenziosa del comportamento ed escludono altre ragioni (quelle terapeutiche ad esempio), le quali sono incompatibili con l'intento lascivo.

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