Cass. pen. n. 11318 del 22 novembre 1995
Testo massima n. 1
In tema di atti di libidine violenta due fugaci baci sulla guancia e sul collo, dati fuggevolmente e senza insistenza, sia pure dal datore di lavoro ad una sua dipendente, non integrano gli estremi del reato di atti di libidine violenta e potrebbero integrare, se fatti in luogo aperto al pubblico o pubblico, gli estremi del reato contravvenzionale di molestia o quello di ingiuria, se sussiste l'elemento psicologico.
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