Cass. pen. n. 8159 del 25 settembre 1985

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza del delitto di atti osceni, di cui all'art. 527 c.p. non è necessaria la prova dell'effettiva masturbazione, ma è sufficiente, invece, la prova di una masturbazione ostentata, già come tale costituente manifestazione di pubblica oscenità offensiva del comune senso del pudore. Infatti, la norma incriminatrice, di cui all'art. 527 c.p., correlata a quella definitoria di cui all'art. 529 c.p., colpisce ogni comportamento anche meramente esibizionistico, attinente alla sfera della sessualità, idoneo a determinare, secondo l'apprezzamento comune, offesa al pudore. (Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del vizio di travisamento del fatto denunciato avverso sentenza che aveva ritenuto il delitto di atti osceni, pur giudicando apparente, e non reale come indicato nel capo d'imputazione, l'episodio di masturbazione addebitata all'imputato).

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