Cass. pen. n. 13316 del 10 ottobre 1989

Testo massima n. 1


Tra il delitto di atti osceni in luogo aperto al pubblico e quello di violazione di domicilio, e cioè di luogo privato, non sussiste incompatibilità logica, dato che i luoghi aperti o esposti al pubblico sono di norma luoghi privati, tra i quali possono essere annoverati quelli di domicilio; invero, deve considerarsi luogo aperto al pubblico anche un ambiente privato, l'accesso al quale sia escluso alla generalità delle persone, ma consentita a una determinata categoria di aventi diritto. (Fattispecie di atti osceni commessi in una autorimessa condominiale annessa e sottostante ad abitazioni private, di libero accesso solo agli occupanti gli appartamenti).

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