Art. 614 – Codice penale – Violazione di domicilio
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo , ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni [615].
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17653/2025
Il delitto di violazione di domicilio concorre con quello di invasione arbitraria dell'altrui proprietà, non sussistendo tra gli stessi un rapporto di specialità.
Cass. civ. n. 14352/2024
Il curatore fallimentare è legittimato a proporre querela per il reato di violazione di domicilio, commesso in danno di un bene di proprietà del fallito, solo ove al suo interno vi abbia svolto, non in modo occasionale, atti della vita privata connessi alla sua attività professionale.
Cass. civ. n. 8120/2023
In tema di violazione di domicilio aggravato da violenza sulle cose, divenuto procedibile a querela a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'intervenuto decesso della persona offesa, non in conseguenza del reato commesso in suo danno, esclude l'applicabilità della disciplina transitoria di cui all'art. 85 del citato d.lgs., come modificato dall'art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, nonché la decorrenza del termine per l'esercizio postumo del diritto di querela, da intendersi estintosi con la morte del suo titolare, nel caso in cui la persona offesa non abbia manifestato, in alcun modo, la volontà che si procedesse nei confronti dell'imputato.
Cass. civ. n. 44627/2021
In tema di violazione di domicilio, ai fini dell'applicabilità della scriminante putativa di cui all'art. 47 cod. pen., non si può ritenere automaticamente sussistente, in virtù di una relazione sentimentale conflittuale, il consenso preventivo e indiscriminato all'ingresso nella abitazione del titolare dello "ius excludendi".
Cass. civ. n. 14878/2021
In tema di violazione di domicilio, non costituisce luogo di privata dimora l'"open space" o stanza collettiva, in quanto luogo di lavoro accessibile ad un numero indeterminato di persone anche senza il preventivo consenso dell'avente diritto. (In motivazione la Corte ha precisato che non rappresenta estensione di un domicilio privato la sala riunioni fruibile da diverse società aventi gli uffici nel medesimo stabile).
Cass. civ. n. 7592/2021
Ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio, la fonte dello "ius excludendi" può essere costituita anche da un provvedimento giudiziario. (Fattispecie in cui il divieto di accedere al domicilio violato derivava da un provvedimento del tribunale per i minorenni che, a tutela dei figli minori, vietava temporaneamente al padre l'accesso alla abitazione familiare).
Cass. civ. n. 31276/2020
In tema di violazione di domicilio, ai fini della titolarità dello "ius excludendi alios" vanno distinte le relazioni di convivenza e di coabitazione, la prima caratterizzata da legami affettivi stabili e da impegni reciproci di assistenza morale e materiale, in virtu` dei quali il consenso espresso da uno dei conviventi sottintende quello tacito degli altri, la seconda da ragioni di mera opportunità e convenienza, in cui, accanto alla condivisione di spazi comuni, per i quali si applica il medesimo criterio, ciascuno dei coabitanti dispone di uno spazio esclusivo, per l'accesso al quale è necessario il consenso espresso dell'avente diritto. (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da censure la pronuncia che aveva ravvisato il reato di violazione di domicilio aggravata, di cui all'art. 614, commi 1 e 4, cod. pen., nella irruzione nella camera da letto della vittima, posta in essere da un ospite del fratello con la stessa coabitante, al fine di esporla ad atti lesivi della dignità e del decoro, videoregistrati e, poi, divulgati in "chat"). (Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 23/12/2019)
Cass. civ. n. 22043/2020
La pronunzia assolutoria per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. passata in giudicato non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di cui all'art. 614 cod. pen. quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nell'intrusione nell'abitazione della vittima, anche in ulteriori comportamenti invasivi determinanti uno o più degli eventi tipici dello "stalking", non sussistendo identità del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di "bis in idem", secondo l'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016.
Cass. civ. n. 30742/2019
Ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio, l'occupazione non coperta da valido titolo non esclude in capo all'occupante l'esercizio dello "ius excludendi", quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del diritto sull'immobile consentono di ritenere quel luogo come l'effettivo domicilio dell'occupante medesimo. (Fattispecie nella quale l'occupante non aveva liberato l'immobile su richiesta del proprietario il quale, dopo avere acconsentito per un certo periodo all'uso del medesimo quale abitazione dell'occupante, vi si era introdotto, gettando in strada i suoi oggetti e aveva chiuso con un lucchetto il cancello d'ingresso).
Cass. civ. n. 30726/2019
Integra il reato di violazione di domicilio la condotta del coniuge separato che, non avendovi più stabile dimora, si introduca nella casa familiare contro la volontà del coniuge assegnatario.
Cass. civ. n. 10498/2018
Ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), non possono essere considerati luoghi di privata dimora quelli normalmente destinati ad attività di lavoro, di studio e di svago, ai quali chiunque possa accedere senza necessità di preventivo consenso da parte dell'avente diritto, nulla rilevando che in essi possano anche svolgersi occasionalmente atti della vita privata, ferma restando, tuttavia, l'operatività della tutela penale con riguardo alle parti di detti luoghi (quali, ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi), che abbiano eventualmente assunto le caratteristiche proprie dell'abitazione in quanto destinate anche allo svolgimento di atti della vita privata in modo riservato e con preclusione dell'accesso da parte di estranei. (Nella specie, in applicazione di tali principii, è stata esclusa la sussistenza del reato di violazione di domicilio in un caso in cui la condotta posta in essere dagli imputati era consistita nell'ingresso arbitrario, a scopo dimostrativo, nei locali di un istituto privato di istruzione).
Cass. civ. n. 9084/2018
Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'ultimo comma dell'art. 614 cod. pen. (fatto commesso con violenza su persone o cose o da soggetto armato) non è sufficiente un rapporto occasionale tra gli atti di violenza e la violazione di domicilio, ma occorre un nesso teleologico tra le due azioni. Ne consegue che se la violenza è usata non per entrare o intrattenersi nell'altrui abitazione, ma per commettere un altro reato, la violazione è aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 2 stesso codice e il reato è procedibile a querela (Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante con riferimento alla condotta del ricorrente che, dopo essersi introdotto nell'abitazione dell'ex coniuge, strattonava la donna, le strappava dalle mani il telefono cellulare e colpiva con dei calci la porta di ingresso, rilevando che dette azioni erano espressive di uno scatto d'ira ovvero del tentativo di impossessarsi del telefono con cui la donna intendeva chiamare le forze dell'ordine).
Cass. civ. n. 52749/2017
Non è configurabile il reato di violazione di domicilio nella condotta del locatario che, pur avendo subìto un provvedimento di sfratto emesso dal giudice civile, si introduce nell'immobile prima che il locatore venga reimmesso effettivamente nel possesso, spontaneamente o in seguito ad un procedimento di esecuzione forzata per rilascio. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, in tal caso, non risulta ancora attuale e, pertanto, meritevole di tutela, il diritto del proprietario-locatore di svolgere nell'immobile attività della propria vita privata).
Cass. civ. n. 5592/2015
In tema di violazione di domicilio, la legittimazione a sporgere querela spetta sia al proprietario che al soggetto avente la materiale disponibilità dell'immobile.
Cass. civ. n. 11746/2012
Nel delitto di violazione di domicilio, l'aggravante della violenza sulle persone presuppone che la violenza si manifesti in uno qualsiasi dei diversi momenti nei quali si estrinseca la fase esecutiva del reato e, pertanto, ricorre anche quando essa non sia usata inizialmente per l'illecita introduzione, ma successivamente per intrattenersi nel domicilio contro la volontà dell'avente diritto.
Cass. civ. n. 27542/2010
Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'ultimo comma dell'art. 614 c.p. (fatto commesso con violenza su persone o cose o da soggetto armato) non è sufficiente un rapporto occasionale tra gli atti di violenza e la violazione di domicilio, ma occorre un nesso teleologico tra le due azioni. Ne consegue che se la violenza è usata non per entrare o intrattenersi nell'altrui abitazione, ma per commettere un altro reato, la violazione è aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 2 stesso codice e il reato è procedibile a querela.
Cass. civ. n. 11780/2010
La condotta di colui che penetra nell'abitazione altrui dopo aver infranto il vetro della finestra di un balcone integra il delitto di violazione di domicilio aggravato dalla violenza sulle cose, nel quale rimane assorbito quello di danneggiamento.
Cass. civ. n. 35166/2005
Integra il reato di violazione di domicilio, ai sensi dell'art. all'art. 614, comma primo, c.p., che equipara l'introduzione invito domino a quella realizzata clandestinamente o con inganno, la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, si ritiene implicita la contraria volontà del titolare dello ius excludendi e nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità nell'agente, il quale frequenti o si ritenga autorizzato a frequentare l'abitazione del soggetto passivo; mentre ricorre l'ipotesi di cui all'art. 614, comma secondo, c.p. — che sanziona chi si trattiene nel domicilio altrui contro l'espressa volontà del titolare — nel caso in cui dette intenzioni diventino illecite solo in un momento successivo all'introduzione nell'abitazione altrui.
Cass. civ. n. 43426/2004
L'abitacolo di un'autovettura non può essere considerato privata dimora, in quanto sfornito dei requisiti minimi indispensabili per potersi risiedere in modo stabile per un apprezzabile lasso di tempo, né tanto meno appartenenza di privata dimora, in quanto non collegato in un rapporto funzionale di accessorietà o di servizio con la stessa.
Cass. civ. n. 21062/2004
La violazione del domicilio (art. 614 c.p.) presuppone la sua esistenza reale ed attuale, con l'esercizio di tutte le attività domestiche che godono della tutela della legge penale. L'attualità dell'uso, cui è collegato il diritto alla tutela della libertà individuale, sotto il profilo della libertà domestica, non implica la sua continuità e, pertanto, non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto, la quale, qualora non sia accompagnata da indici rivelatori di un diverso divisamento, non comporta affatto, di per se sola, la volontà di non tornare ad accedere all'abitazione e meno che mai quella di abbandonare definitivamente il domicilio. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto che integrasse il reato di cui all'art. 614 c.p. la condotta dell'imputato che si era introdotto all'interno di una abitazione, contro la volontà del titolare, effettuando opere di demolizione di un muro seguite dall'apertura di una porta, comunicante con il proprio adiacente studio professionale, il tutto in assenza del proprietario per ricovero ospedaliero dovuto a grave malattia, conclusasi con il decesso).
Cass. civ. n. 31982/2003
Ai fini della configurazione del delitto di violazione di domicilio, per “abitazione” si intende il luogo adibito ad uso domestico di una o più persone; non è tale — difettando del requisito dell'attualità dell'uso domestico — l'appartamento non ancora abitato dal proprietario, tanto più se esso contiene mobili ed effetti personali di pertinenza del soggetto imputato.
Cass. civ. n. 8996/2000
L'assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di ragion fattasi si verifica solo quando l'esercizio del preteso diritto si concreta nel semplice ingresso e nella sola permanenza invito domino nella altrui abitazione (o negli altri luoghi indicati dall'art. 614 c.p.), mentre quando l'agente si introduce nei luoghi predetti contro la volontà del titolare del diritto di esclusione, al fine di asportare cose che egli ritiene aver diritto di prendere, perché di sua proprietà, e la introduzione sia avvenuta con violenza sulle cose o sulle persone, egli infrange sia le disposizioni concernenti la inviolabilità del domicilio, sia quelle che vietano la tutela arbitraria delle proprie ragioni.
Cass. civ. n. 2170/2000
In tema di violazione di domicilio, perché possa ritenersi sussistente la aggravante della violenza sulle cose (che comporta la procedibilità di ufficio), occorre, non solo che l'azione sia esercitata direttamente sulla “res”, ma anche che essa abbia determinato la forzatura, la rottura, il danneggiamento della stessa o ne abbia comunque alterato l'aspetto e/o la funzione. (Nella fattispecie, relativa a delitto tentato, la Corte ha ritenuto insussistente la aggravante nel comportamento dell'imputato, che, secondo quanto dichiarato da un teste, stava “maneggiando” sulla porta dell'appartamento nel quale aveva intenzione di introdursi).
Cass. civ. n. 12751/1998
In tema di violazione di domicilio, rientra nella nozione di «appartenenza» di privata dimora il pianerottolo condominiale antistante la porta di un'abitazione. Commette pertanto il reato in questione, nella sua forma consumata e non di semplice tentativo, chi si introduca, invito domino, all'interno di un edificio condominiale sul pianerottolo e avanti alla soglia dell'abitazione di uno dei condomini, avente, come gli altri, diritto di escludere l'intruso.
Cass. civ. n. 1831/1998
Ai fini della individuazione delle condizioni e dei limiti di ammissibilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, rientrano nel concetto di privata dimora tutti quei luoghi che, oltre all'abitazione, assolvano alla funzione di proteggere la vita privata e che siano perciò destinati al riposo, all'alimentazione, alle occupazioni professionali e all'attività di svago, tra cui va ricompreso l'abitacolo di una autovettura adibita, di regola, ai trasferimenti da e per il luogo di lavoro e di svago. È pertanto legittima l'intercettazione di colloqui tra presenti che si svolgono all'interno di un'autovettura quando esista il fondato sospetto, da intendersi come prognosi da formulare con giudizio ex ante all'atto della emanazione del provvedimento di autorizzazione, giacché in tal caso l'interesse all'inviolabilità del domicilio trova il limite della tutela di interessi generali, anch'essi costituzionalmente garantiti, ravvisabili nell'esigenza di esercitare l'azione penale che, ex art. 112 Cost., è obbligatoria.
Cass. civ. n. 879/1997
Deve ritenersi pienamente configurabile il reato di violazione di domicilio, nel caso di abusiva introduzione (o abusiva permanenza) nei locali dello studio di un libero professionista il quale eserciti compiti che si inseriscono in un'attività procedimentale di rilevanza pubblicistica; ed invero, l'esercizio di tali compiti, da parte del libero professionista, non comporta la perdita della qualità di luogo non aperto indiscriminatamente al pubblico del suo studio professionale e non priva il professionista stesso del diritto di escludere dall'ingresso dei propri locali - o di invitare ad allontanarsene - le persone che ritenga di non ammettere, per qualunque motivo non contrario alla legge.
Cass. civ. n. 864/1996
Nella violazione di domicilio, il diritto di querela spetta non solo al proprietario dell'immobile, ma anche a chi, avendone la disponibilità, subisce, con l'introduzione invito domino di altro soggetto, una lesione del diritto di libertà domestica spettantegli in tale sua qualità.
Cass. civ. n. 11277/1994
Ai fini della configurabilità del delitto di violazione di domicilio, la casa da gioco (casinò) gestita in regime privatistico va considerata alla stregua di locale aperto al pubblico per lo svolgimento di attività di natura privata, come bar, negozi ed altri consimili, rispetto ai quali sussiste lo ius excludendi del titolare dell'esercizio, e rientra pertanto nella tutela della norma dell'art. 614 c.p. (Fattispecie nella quale l'imputato si era opposto all'invito di allontanarsi dai locali di accesso al casinò di Saint Vincent rivoltogli dai preposti alla sorveglianza, allo scopo di impedirgli di esercitare l'attività di «prestasoldi» ai giocatori in difficoltà).
Cass. civ. n. 6844/1994
Risponde del reato di violazione di domicilio, chi si introduca o si intrattenga in un esercizio commerciale per minacciare o aggredire o comunque per uno scopo illecito del tutto opposto a quello di usufruire dei servizi offerti dal locale, ritenendosi implicita la contraria volontà del titolare dello ius prohibendi.
Cass. civ. n. 33/1991
Nel caso in cui in ordine al reato di violazione di domicilio risulti contestata anche l'aggravante della violenza alle persone - nella specie gli imputati, oltre a sfondare la porta con l'ascia, percossero anche il titolare dello jus prohibendi - la ritenuta sussistenza della attenuante del danno risarcito, di cui all'art. 62 n. 6 c.p., non può indurre alla applicazione dell'amnistia di cui ai D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 e 12 aprile 1990, n. 75. Infatti, il reato di violazione di domicilio non può considerarsi reato contro il patrimonio, bensì reato contro la libertà individuale della persona e più specificamente contro la inviolabilità del domicilio: nel caso di sussistenza anche dell'aggravante della violenza alle cose, il reato non si trasforma in delitto contro il patrimonio, poiché offeso è sempre il bene giuridico della libertà individuale della persona e il danno al patrimonio è solo una mera ed eventuale conseguenza dell'azione delittuosa e ancor prima solo mezzo per la commissione del delitto, mezzo che non viene ad alterare e a modificare l'obiettività giuridica del reato in questione.
Cass. civ. n. 794/1990
Le appartenenze, di cui al primo comma dell'art. 614 c.p., sono costituite dai luoghi accessori a quelli di privata dimora, destinati al loro servizio od al loro migliore godimento. Vi rientra, pertanto, un box in costruzione su terreno costituente esso stesso, per essere situato nell'ambito di giardino recintato, appartenenza della privata dimora della persona offesa.
Cass. civ. n. 16303/1989
L'assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di ragion fattasi si verifica soltanto quando l'esercizio del preteso diritto si concreta o consiste nel solo ingresso e nella sola permanenza nell'altrui casa, invito domino. Quando invece taluno si sia introdotto nella casa altrui contro la volontà del titolare del diritto di esclusione per asportare cose che egli ritiene di aver diritto di asportare perché di sua proprietà e l'introduzione nella casa altrui sia avvenuta con violenza sulle cose o alle persone, il soggetto agente viola un duplice ordine di disposizioni e cioè quelle concernenti l'inviolabilità del domicilio e quelle che vietano la tutela arbitraria delle proprie ragioni.