Cass. civ. n. 23394 del 01 agosto 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Compravendita di edificio realizzato ante 1967 - Dichiarazione dell’alienante della sua preesistenza alla detta data - Sufficienza ai fini della validità del contratto - Sussistenza - Mendace dichiarazione dell’alienante circa la inesistenza di interventi ampliativi, successivi al 1967, necessitanti di titolo autorizzatorio - Irrilevanza ai fini della validità dell’atto.


In caso di compravendita di edificio realizzato anteriormente al 1° settembre 1967, ai fini della validità del negozio traslativo è richiesta soltanto la sussistenza della dichiarazione dell'alienante della costruzione dell'immobile anteriormente alla data innanzi indicata, essendo irrilevante, ai fini della validità dell'atto, sia la presenza di modifiche edilizie realizzate successivamente e non autorizzate, sia la falsità della dichiarazione del venditore circa l'assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 30425 del 2022

Normativa correlata

Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17
Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46

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