Cass. pen. n. 7227 del 6 settembre 1984

Testo massima n. 1


In tema di delitto di atti osceni, un “capanneto” ed un campo di grano non recintato ed adiacente una pubblica strada debbono essere qualificati luoghi aperti al pubblico. Infatti rientrano in tale categoria tutti quei luoghi, ancorché appartenenti a privati, nei quali terze persone, anche se in numero limitato, possono accedere sia pure solo in certi momenti ed a certe condizioni.

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