Cass. pen. n. 8616 del 20 ottobre 1983

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza del delitto di atti osceni, di cui all'art. 527 c.p., deve essere considerato luogo aperto al pubblico non solo quello al quale chiunque può accedere, ma anche quello aperto ad una sola categoria di persone che abbiano determinati requisiti. (Fattispecie relativa a gabinetto di radiologia di un ospedale pubblico, cui poteva accedere solo il personale infermieristico e medico).

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