Cass. pen. n. 1702 del 13 novembre 1972

Testo massima n. 1


La esibizione di organi genitali maschili ad una donna, anche se compiuta al fine di offesa o disprezzo anziché di soddisfacimento di impulso sessuale, è per sua natura offensiva del comune senso del pudore ed integra il delitto di atti osceni. Il delitto di atti osceni è punibile a titolo di dolo generico, pertanto per la sua configurazione è sufficiente la volontà cosciente di compiere l'atto obiettivamente idoneo ad offendere immediatamente la verecondia sessuale, essendo irrilevante il motivo che ha determinato l'agente al comportamento osceno.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE