Cass. civ. n. 23409 del 30 agosto 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Attività amministrative di accertamento fiscale - Presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi entro il termine previsto nell'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Validità - Applicabilità delle sanzioni - Sussistenza - Conseguenze.
L'inizio di verifiche, accessi, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento non impedisce al contribuente di presentare, entro il termine previsto nell'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998, una valida dichiarazione tardiva, senza che tale ritardo, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni, consenta all'amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento induttivo, previsto dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 per le diverse ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazioni nulle, ai sensi delle disposizioni del titolo I dello stesso d.P.R. n. 600 del 1973.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST.