Cass. civ. n. 23439 del 30 agosto 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) Dipendente di istituto di credito - Violazione degli obblighi di identificazione della clientela ex art. 19 d.lgs. n. 231 del 2007 (prima della modifica da parte dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 90 del 2017) - Rilevanza disciplinare - Valutazione ex art. 20 d.lgs. n. 231 del 2007 - Incidenza mitigatrice - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di illeciti disciplinari del dipendente di istituto di credito, costituisce condotta rilevante la violazione dell'obbligo di identificazione della clientela alla sua presenza fisica previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2007, nella formulazione applicabile ratione temporis (prima della novella di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 90 del 2017), né tale obbligo è derogato dall'art. 20 del medesimo d.lgs., il quale disciplina altri aspetti della valutazione del rischio che presuppongono la già compiuta identificazione del cliente.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 20
Decreto Legisl. 29/05/2017 num. 90 art. 2 com. 1
Cod. Civ. art. 2119