Cass. pen. n. 1499 del 17 febbraio 1986
Testo massima n. 1
In difetto dell'accertamento dell'età del soggetto passivo, manca, per la sussistenza del delitto di corruzione di minorenni, la prova dell'elemento materiale, che consiste nell'aver commesso il fatto il presenza di un minore di anni sedici, e quella dell'elemento intenzionale, relativo alla consapevolezza di commettere l'atto di libidine in presenza di un minore di anni sedici.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi