Cass. pen. n. 2358 del 12 marzo 1985

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza del delitto di corruzione di minorenne, non si esige che i minori abbiano la capacità mentale di compiere subito una valutazione etica e naturalistica degli atti di libidine compiuti in loro presenza, ma è sufficiente che essi avvertano, sia pure indistintamente e con un vago senso di turbamento psichico, che gli atti hanno un carattere inconsueto e che interessano quelle parti del corpo che già considerano, sia pure inconsciamente, con un senso di pudore e di riservatezza. Il delitto è perciò configurabile anche nel caso in cui gli atti di libidine siano commessi in presenza di minori di tre-quattro anni, sempre che sia certo che essi abbiano compreso, nei limiti indicati, la vera natura degli atti a cui hanno assistito. (Nella specie l'imputato aveva esibito i genitali a due bambine di dodici ed otto anni).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE