Cass. pen. n. 16060 del 20 aprile 2001

Testo massima n. 1


Ai fini della perseguibilità d'ufficio dei delitti contro la libertà sessuale, la connessione richiesta dall'art. 542 c.p., ed ora dall'art. 609 septies, comma terzo, c.p., fra due o più fatti costituenti reato si produce in ogni caso in cui l'indagine concernente il reato perseguito di ufficio comporti la pubblicità di quello perseguibile a querela e, quindi, sia nel caso della connessione teleologica o materiale, sia in qualsiasi altra ipotesi di connessione idonea a determinare comunque il venire meno dell'esigenza di riservatezza che è alla base dell'attribuzione del diritto di querela alla persona offesa.

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