Cass. civ. n. 23475 del 02 settembre 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Onere della prova del contribuente della spesa per l'incremento patrimoniale con redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta - Superamento della presunzione di cui all'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis - Esclusione dai redditi di ogni anno della quota parte (1/5) della spesa sostenuta - Ammissibilità - Invalidità dell'accertamento fondato anche su altri elementi - Insussistenza.


La prova che la spesa per l'incremento patrimoniale è stata sostenuta per intero con redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta al fine - fornita dal contribuente per superare la presunzione di cui all'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (ratione temporis vigente) - comporta esclusivamente che dai redditi rideterminati in ciascun anno del quinquennio è eliminata solo la quota parte (un quinto) della spesa sostenuta, senza che l'accertamento, fondato anche su altri elementi, sia integralmente annullabile.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 38060 del 2021

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 5 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE