Cass. pen. n. 7191 del 19 febbraio 2004
Testo massima n. 1
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è reato permanente in relazione al perdurare della condotta omissiva del reo; pertanto la prescrizione decorre dal compimento dell'azione che interrompe la condotta illecita oppure dalla pronuncia della sentenza di primo grado.