Cass. pen. n. 4887 del 19 aprile 2000

Testo massima n. 1


Il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale fa venire meno i poteri del genitore decaduto ma non i doveri che non siano incompatibili con le ragioni che hanno determinato il provvedimento. Poiché, pertanto, permangono in capo al genitore decaduto oltre che i doveri di natura economica anche quelli di natura morale (e segnatamente quelli di istruzione e di educazione) ne consegue che il provvedimento anzidetto non fa venire meno la permanenza del reato di cui all'art. 570, commi primo e secondo, c.p.

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