Cass. pen. n. 6077 del 29 giugno 1983
Testo massima n. 1
L'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa comune deve ritenersi legittimo ove esistano ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune.
L'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa comune deve ritenersi legittimo ove esistano ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune.