Cass. pen. n. 23866 del 31 maggio 2013
Testo massima n. 1
Il generico rinvio, quoad poenam, all'art. 570 cod. pen. effettuato dall'art. 12-sexies, L. 1 dicembre 1970, 898, come modificato dall'art. 21, L. 6 marzo 1987, n. 74, deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo della disposizione codicistica.
Testo massima n. 2
Il reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile è procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto nell'art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 all'art. 570 c.p. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità.
Testo massima n. 3
La condotta sanzionata dall'art. 570, comma secondo, c.p. presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l'omessa assistenza deve avere l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l'obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia.
Testo massima n. 4
La violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del c.c. integra, ricorrendo tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie, il reato previsto e punito dall'art. 570, comma primo, c.p.
Testo massima n. 5
Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il generico rinvio, "quoad poenam", all'art. 570 c.p. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione.