Cass. pen. n. 37419 del 17 ottobre 2001
Testo massima n. 1
Il giudice di appello, che accolga il motivo riguardante la mancata unificazione nel vincolo della continuazione del reato giudicando ad altro, giudicato separatamente con sentenza irrevocabile, è libero di rivalutare la gravità dei fatti e di individuare la violazione più grave sulla quale effettuare gli aumenti di pena e, qualora ritenga tale il reato giudicato, l'aumento di pena per quelli sottoposti al suo giudizio non necessariamente deve essere inferiore alla pena inflitta con la sentenza impugnata.
Testo massima n. 2
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento di altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo del quale, viceversa, costituisce la prova.
Testo massima n. 3
In tema violazione degli obblighi di assistenza, l'asserita incapacità economica dell'obbligato può assumere valore di esimente, in virtù del principio ad impossibilia meno tenetur, solo allorché sia assoluta e non sia ascrivibile a colpa dell'indagato.