Art. 597 – Codice di procedura penale – Cognizione del giudice di appello
1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.
2. Quando appellante è il pubblico ministero:
a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna [533], il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento [529-532], il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.
3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
4. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.
5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena [163 c.p.], la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [175 c.p.] e una o più circostanze attenuanti [62, 62 bis c.p.]; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4123/2015
Non viola il principio di devoluzione, il giudice di appello che, nell'esaminare il motivo di gravame dedotto dall'imputato relativo all'attendibilità della persona offesa, riconosca a quest'ultima, pur in assenza sul punto di specifica impugnazione da parte del P.M., la qualifica di testimone e non di indagato in procedimento connesso, come invece ritenuto dal giudice di primo grado, che aveva proceduto all'assunzione della prova ai sensi dell'art. 197 bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 2884/2015
Il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente prevedibile la riqualificazione unitaria delle originarie imputazioni di furto e resistenza ad un pubblico ufficiale nel reato di rapina impropria).
Cass. civ. n. 40981/2014
Ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, comma primo, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che, in ordine alla parte della sentenza suscettibile di autonoma valutazione che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato cui è pervenuto il primo giudice anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza, con ciò, violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 27460/2014
Non sussiste la violazione del divieto di "reformatio in peius" qualora, ancorché sia proposta impugnazione da parte del solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica (nella specie concorso esterno in associazione mafiosa anziché favoreggiamento personale aggravato dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, come ritenuto in primo grado), a condizione che si tratti di punto della decisione al quale si riferiscono i motivi di gravame. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che la questione attinente alla definizione giuridica del fatto rientra senz'altro nella cognizione del giudice d'appello, ove sia stata contestata in generale la sussistenza del fatto).
Cass. civ. n. 24661/2014
Viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, la quale aveva ritenuto la sussistenza di circostanze aggravanti e determinato la pena in quella minima prevista dalla legge per il delitto circostanziato, esclude le indicate circostanze e, tuttavia, non ridetermina la pena nella misura del minimo edittale contemplato per il delitto non circostanziato. (Fattispecie relativa alla circostanza aggravante ad effetto speciale, prevista dall'art. 416 bis, quarto comma, c.p.).
Cass. civ. n. 16208/2014
Il divieto di "reformatio in pejus" opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato, essendo irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero.
Cass. civ. n. 15892/2014
Incorre nella violazione del divieto della "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, applichi all'imputato una misura di sicurezza personale, quando nessuna misura di sicurezza sia stata disposta nella sentenza di primo grado. (Fattispecie in cui il giudice di appello previo riconoscimento del vizio parziale di mente, aveva ridotto la pena inflitta in primo grado e applicato la misura della libertà vigilata).
Cass. civ. n. 12363/2014
Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto di "reformatio in peius", il giudice che, assolvendo il giudicabile da uno dei reati a lui ascritti in continuazione, non elimina dal cumulo delle sanzioni amministrative accessorie la parte ad esso relativa, giacché il principio per il quale dette sanzioni possono essere applicate in secondo grado indipendentemente da uno specifico gravame del pubblico ministero opera solo quando la condanna alla pena principale manca della pur necessitata statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria, ma non anche quando la contempla.
Cass. civ. n. 39837/2013
Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto della reformatio in peius, il giudice che, in ipotesi di reato continuato, assolva l'imputato dalla violazione ritenuta più grave in primo grado e ridetermini la nuova pena base in relazione ad altro reato, in maniera superiore a quella in precedenza stabilita.
Cass. civ. n. 11599/2012
E' sottratto alla cognizione del giudice di appello l'accertamento di ufficio della pericolosità sociale dell'imputato, in mancanza di specifica impugnazione della statuizione della sentenza riguardante l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero condannato per uno dei reati indicati nell'art. 86 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Cass. civ. n. 10251/2007
I punti della decisione ai quali fa espresso riferimento l'articolo 597, comma 1, del c.p.p. coincidono con le parti delle sentenze relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e segnano un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione. Per un principio desumibile dall'articolo 624 del c.p.p., riguardante le sentenze di annullamento parziale in sede di giudizio di legittimità, ma insito nella natura e nella logica dell'appello, nella locuzione «punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti» vanno ricomprese non soltanto le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione direttamente investite dai motivi di appello, ma anche quelle ulteriori statuizioni che siano legate alle prime da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridico. L'appello incidentale ha a oggetto i punti della decisione investiti dall'appello principale e gli ulteriori punti che abbiano una connessione essenziale con i primi. La suddetta conformazione dell'appello incidentale e la sua perdurante accessorietà rispetto all'appello principale conseguono direttamente dal precetto dell'articolo 595, comma 4, del c.p.p., a norma del quale l'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 27495/2004
In tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. va instaurato solo tra le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti relative al reato-base, cioè a quello ritenuto in concreto più grave, mentre delle circostanze riguardanti i cosiddetti reati satelliti deve tenersi conto solo ai fini dell'aumento per la continuazione. (Fattispecie nella quale il giudice d'appello, ritenuto reato-base la tentata violenza carnale ex artt. 56-519 c.p. non aggravata da alcuna circostanza, aveva effettuato il giudizio di comparazione fra le attenuanti generiche e le aggravanti per i reati satelliti).
Cass. civ. n. 15461/2004
In tema di giudizio di impugnazione, la disposizione di cui all'art. 597 primo comma c.p.p. va interpretata nel senso che esso attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice di appello: con la conseguenza che questi — fermo restando il limite posto dal divieto di riformatio in pejus — non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante ma, relativamente ai punti della decisione cui i motivi di gravame si riferiscono, può affrontare tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi. (Nella fattispecie, relativa a incidente automobilistico, la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice di merito, investito della questione circa la causa della rottura del piantone dello sterzo, si sia occupato anche delle possibili concause dell'evento).
Cass. civ. n. 33063/2003
Il giudice di appello, se accerta che il fatto è diverso da quello contestato, non potendo decidere in ordine allo stesso perché altrimenti sottrarrebbe all'imputato un grado di giudizio e ne violerebbe conseguentemente in maniera irreparabile il diritto di difesa, non può che annullare con sentenza quella di primo grado e, nel contempo, disporre la trasmissione degli atti al P.M. competente perché si proceda ad un nuovo giudizio. Tale decisione della Corte d'appello non è ricorribile per cassazione dall'imputato per mancanza di interesse in quanto, poiché l'unico effetto che si determina è quello dell'avvio di un nuovo accertamento da parte dell'organo competente, non viene a crearsi alcuna situazione di pregiudizio, dovendo questo risiedere e rinvenirsi non già in una mera eventualità ma unicamente nell'attualità degli effetti direttamente prodotti dal provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 8982/2003
In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari personali (art. 310 c.p.p.), il tribunale, quale giudice di appello dei provvedimenti in materia di libertà personale, è tenuto a pronunciarsi unicamente con le formule conclusive proprie del giudizio di merito — conferma o riforma del provvedimento impugnato —, con la conseguenza che non può annullare lo stesso per difetto di motivazione, ma deve, invece, nel rispetto del principio tantum devolutum quantum appellatum, provvedere a completare detta motivazione, integrandola in tutto o in parte.
Cass. civ. n. 41126/2001
In tema di cognizione del giudice di appello, pur essendo previsto che la sospensione condizionale della pena possa essere concessa di ufficio, nessun obbligo di motivazione è stabilito a carico del giudice di secondo grado; ne consegue che il mancato esercizio di tale potere discrezionale non si traduce in vizio di violazione di legge o di motivazione, quando il predetto beneficio non sia stato espressamente sollecitato dalla parte con i motivi di appello, ovvero, oralmente, in udienza.
Cass. civ. n. 37419/2001
Il giudice di appello, che accolga il motivo riguardante la mancata unificazione nel vincolo della continuazione del reato giudicando ad altro, giudicato separatamente con sentenza irrevocabile, è libero di rivalutare la gravità dei fatti e di individuare la violazione più grave sulla quale effettuare gli aumenti di pena e, qualora ritenga tale il reato giudicato, l'aumento di pena per quelli sottoposti al suo giudizio non necessariamente deve essere inferiore alla pena inflitta con la sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 26898/2001
In caso di impugnazione del solo imputato, il divieto della reformatio in pejus, operante anche nel giudizio di rinvio, si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore per l'imputato deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile in pejus l'esito per lui più favorevole tra quelli intervenuti, a seguito di sua esclusiva impugnazione, con le varie decisioni di merito succedutesi nel corso del processo. (Nella specie l'imputato condannato all'ergastolo in primo grado e assolto in appello, era stato nuovamente condannato, nel giudizio di rinvio conseguente all'accoglimento di ricorso del P.M., alla pena di ventidue anni di reclusione e, in successivo giudizio di rinvio disposto su suo esclusivo ricorso, si era vista confermare la condanna all'ergastolo. La Corte ha ritenuto che quest'ultima statuizione aggravasse illegittimamente la sua posizione e l'ha annullata senza rinvio, potendo essa stessa procedere direttamente al raffronto tra la sentenza di primo grado e quelle conclusive dei giudizi di rinvio).
Cass. civ. n. 5868/2000
Il giudice di appello, investito di una impugnazione tempestivamente prodotta relativa all'attribuzione di responsabilità, ha il potere, anche se a ciò non espressamente sollecitato, di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, ritenendo un reato diverso e meno grave di quello ritenuto dal primo giudice. Ne consegue che, allorché in presenza di una contestazione di concorso nella detenzione illecita di sostanza stupefacente, venga sollecitata con i motivi di appello la configurazione del meno grave reato di favoreggiamento personale, anche soltanto deducendo la semplice connivenza, il giudice non può ritenere inammissibile il motivo adducendone la novità in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, atteso che il giudicato, non essendo ancora definitiva la statuizione sulla attribuzione di responsabilità, non si è ancora formato.
Cass. civ. n. 10795/1999
Ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, primo comma, c.p.p., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che, in ordine alla parte della sentenza suscettibile di autonoma valutazione che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato cui è pervenuto il primo giudice anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza, con ciò, violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 10251/1999
Il divieto della reformatio in peius è un principio di portata generale che opera anche nel giudizio di rinvio; qualora la sentenza di appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali tale divieto deve essere rispettato solo in relazione alla sentenza di primo grado, non avendo determinato quella di secondo grado il consolidamento di alcuna posizione di carattere sostanziale. (Fattispecie in cui la sentenza di appello, che aveva ridotto la pena inflitta in primo grado, era stata cassata per nullità derivante dalla omessa citazione dell'imputato al dibattimento).
Cass. civ. n. 5505/1999
Il divieto di reformatio in peius vige nei rapporti tra il processo di primo grado e quello di appello, ma non nei rapporti tra due successivi giudizi di rinvio a seguito di due annullamenti delle sentenze conclusive di essi da parte della Corte di cassazione. (Nel caso di specie il ricorrente sosteneva che erroneamente, con la seconda decisione emessa dalla corte d'appello in sede di rinvio, non si era concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, concesso, invece, con la prima sentenza della corte d'appello in sede di rinvio, definitamente annullata. La Cassazione, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha chiarito che il raffronto fra decisioni, ai fini della valutazione della dedotta violazione, va fatto tra la sentenza emessa in sede di rinvio, impugnata con il ricorso, e la sentenza di primo grado, escludendo — nella fattispecie — la violazione del principio del divieto di reformatio in pejus, non essendo stato riconosciuto da quest'ultima sentenza il beneficio della non menzione).
Cass. civ. n. 2003/1998
Pur quando appellante avverso una sentenza di condanna sia il pubblico ministero il giudice d'appello, nel respingere il gravame, non può, senza violare il principio di devoluzione sancito dall'art. 597, comma 1, c.p.p. operare, ai sensi del comma 2, lett. a), di detto articolo, un aumento della pena inflitta sol perché ritenga, indipendentemente da quelle che sono state le non accolte richieste del pubblico ministero, relative ad altri punti dell'impugnata sentenza, che sia necessario rimediare ad un errore in cui il giudice di primo grado sarebbe caduto.
Cass. civ. n. 2390/1997
Ai fini della individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado — limitato, in forza del primo comma dell'art. 597 c.p.p., «ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti» — per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, perché queste riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che il giudice dell'impugnazione può, in ordine alla parte della sentenza autonomamente considerabile che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, pervenire allo stesso risultato cui è giunto il primo giudice anche sulla sola base di considerazioni ed argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice, o di dati di fatto non contestati e risultanti dagli atti, anche se non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 2038/1996
Il tribunale in sede di appello ex art. 310 c.p.p., a differenza di quello del riesame, per il quale si prescinde dal principio di stretta devoluzione, ha cognizione circoscritta ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura, secondo la norma generale di cui all'art. 597, comma primo, c.p.p. L'appello ex art. 310 c.p.p., infatti, implica il cosiddetto giudicato cautelare, e cioè una situazione immutabile rebus sic stantibus, sicché le parti hanno un onere di doglianza specifica cui fa riscontro un obbligo specifico di decisione, con conseguente impossibilità di andare ultra petita, al di fuori dell'ambito devoluto.
Cass. civ. n. 1808/1996
L'effetto devolutivo dell'appello proposto, ai sensi dell'art. 597 secondo comma lett. b) c.p.p., dal pubblico ministero avverso la sentenza che assolve l'imputato «perché il fatto non costituisce reato», è pieno. Deve escludersi pertanto — nel caso di appello proposto (anche o solo) dal P.M. — che l'iniziativa dell'organo di accusa ponga limiti al contenuto della pronuncia del giudice di secondo grado, il quale, invece, è legittimato a rivalutare tutte le risultanze processuali e a considerare sotto diverso aspetto anche i punti della sentenza di primo grado non oggetto di specifica censura.
Cass. civ. n. 4672/1994
Allorché il giudice d'appello non rilevi diversità tra i fatti per cui è intervenuta condanna e quelli descritti nel decreto di citazione a giudizio, bensì diversità tra i fatti risultanti dagli atti e quelli ritenuti sussistenti dal giudice di primo grado, non può dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rimettere gli atti al primo giudice — che non può modificare l'imputazione, né procedere per fatti diversi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio — ma al più, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 597 c.p.p., qualificare diversamente i fatti oggetto della sentenza di primo grado, fermo restando il divieto di infliggere una pena più grave in caso di impugnazione del solo imputato, spettando al pubblico ministero procedere nelle forme ordinarie per eventuali fatti nuovi emersi a carico dell'imputato nel corso del dibattimento d'appello, al quale non può applicarsi il secondo comma dell'art. 518 c.p.p. che prevede la facoltà del presidente, su richiesta del P.M., di autorizzare la contestazione in udienza del fatto nuovo.
Cass. civ. n. 7801/1993
In caso di appello del pubblico ministero che chieda la condanna per tentato omicidio in luogo del riconosciuto delitto di lesioni volontarie, non viola il principio tantum devolutum quantum appellatum il giudice che ritenga sussistente il delitto di lesioni gravi, modificando in peius il giudizio di comparazione delle circostanze e inasprendo la sanzione.
Cass. civ. n. 11311/1992
Il giudice di appello non ha poteri di cognizione e di decisione più ampi di quelli del giudice di primo grado, secondo il dettato dell'art. 597. Ne deriva che per ripristinare il corso ordinario del procedimento per decreto allorquando il Gip, anziché accogliere la richiesta del P.M. di emettere decreto penale di condanna, abbia assolto l'imputato «perché il fatto non sussiste», il giudice d'appello è tenuto ad annullare la sentenza impugnata ed a trasmettere gli atti al giudice di primo grado per l'ulteriore corso. (La S.C. ha annullato la sentenza del giudice d'appello che pronunciava nel merito con la condanna dell'imputato ed ha escluso le possibili soluzioni prospettantisi, di provvedere all'emissione del decreto penale di condanna o alla restituzione degli atti al P.M., poiché entrambe inidonee a reintegrare la situazione processuale alterata dall'errata sentenza di proscioglimento del G.I.P.).
Cass. civ. n. 5980/1991
L'effetto devolutivo dell'appello non impedisce il riesame e la decisione delle questioni necessariamente connesse ai motivi espressamente formulati, ma tale principio non può trovare applicazione nei rapporti tra il motivo esplicito riflettente la riduzione della misura della pena e l'istanza tendente alla applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 48 c.p.m.p. non dedotta nei motivi di appello, che comporterebbe per il giudice il riesame di una attenuante comune e quindi di un punto di decisione specifico ed autonomo rispetto a quello della generica determinazione della pena.