Cass. pen. n. 1283 del 2 febbraio 2000

Testo massima n. 1


In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la semplice indicazione dello stato di disoccupazione dell'obbligato non è sufficiente a fare venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia, quando non risulti provato che le difficoltà economiche si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione, dovendo l'imputato, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità per il voto di cui all'art. 570 c.p., allegare idonei e convincenti elementi indicativi della concreta e totale impossibilità di far fronte ai propri obblighi.

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