Cass. pen. n. 5780 del 18 maggio 1995
Testo massima n. 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la dichiarazione di fallimento non è di per sè sola sufficiente a far venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia qualora non risulti provato che le difficoltà economiche dell'imputato si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte alla suddetta prestazione.