Cass. pen. n. 5780 del 18 maggio 1995

Testo massima n. 1


In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la dichiarazione di fallimento non è di per sè sola sufficiente a far venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia qualora non risulti provato che le difficoltà economiche dell'imputato si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte alla suddetta prestazione.

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