Cass. pen. n. 4152 del 12 aprile 1991

Testo massima n. 1


In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'indicazione della condizione di disoccupato non esime da responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 570, secondo comma, c.p., in quanto incombe pur sempre all'imputato — come per tutte le cause di giustificazione del reato — l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere.

Testo massima n. 2


In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la disagiata condizione economica dell'obbligato alla prestazione dei mezzi di sussistenza non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi o del pagamento dell'assegno all'avente diritto.

Testo massima n. 3


In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non è configurabile la responsabilità penale quando l'obbligato sia economicamente incapace di provvedere, secondo il principio generale ad impossibilia nemo tenetur, tranne che l'obbligato sia divenuto incapace per sua colpa.

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