Cass. pen. n. 11696 del 23 marzo 2011
Testo massima n. 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato.