Cass. pen. n. 3016 del 27 gennaio 2011

Testo massima n. 1


La fattispecie di abbandono del domicilio domestico e quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, previsti, rispettivamente, nel primo e secondo comma dell'art. 570 c.p., non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità. (Fattispecie relativa al riconosciuto difetto di correlazione tra la contestazione di sottrazione alla prestazione dei mezzi di sussistenza e la sentenza di condanna per la condotta di abbandono del tetto coniugale con sottrazione agli obblighi di assistenza morale).

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