Cass. pen. n. 12400 del 17 settembre 1990
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2 c.p. lo stato di bisogno del figlio minore ricorre anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda la madre o altri congiunti in mancanza di contribuzione da parte del padre.
Testo massima n. 2
L'impossibilità assoluta della somministrazione dei mezzi di sussistenza esclude il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, c.p. solo quando sia incolpevole, giacché l'obbligato è tenuto ad adoperarsi per adempiere la sua prestazione. (Nel caso di specie è stata confermata la decisione dei giudici di merito che avevano affermato che un padre sano abile al lavoro e di giovane età aveva l'obbligo di procurarsi un'occupazione per provvedere alle necessità del figlio minore).
Testo massima n. 3
La permanenza nel reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, c.p. cessa solo con il completo adempimento dell'obbligo di provvedere la persona bisognosa dei mezzi di sussistenza. A tal fine sono perciò sufficienti adempimenti occasionali e parziali.