Cass. pen. n. 17244 del 7 dicembre 1989

Testo massima n. 1


Il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, c.p. può sussistere anche nel caso in cui l'obbligato corrisponda l'assegno liquidato dal giudice civile, qualora quest'ultimo sia divenuto successivamente inferiore al necessario per vivere.

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